REGOLAMENTO
REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 10
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del
D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 9 febbraio 2010 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
Obiettivi
La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2002/91/CE
del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di
cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 modificato dal decreto
legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo
anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto
ambientale.
Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
a) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
anche mediante soluzioni costruttive innovative e l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili;
b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso elevati
livelli di inefficienza energetica;
c) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione in campo
energetico;
d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;
e) disciplinare l’applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni
specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione;
f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in
materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione;
g) stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica
degli edifici;
h) indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei
soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica
degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei
sistemi di condizionamento d’aria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende:
a) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominati, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento;
c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
d) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva,la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti
climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti,
dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il
fabbisogno energetico;
e) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell’edificio: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
presente Regolamento, attestante la prestazione energetica ed eventualmente
alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;
f) certificazione energetica dell’edificio: complesso delle operazioni svolte
per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
g) impianto termico: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per
usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per
gli stessi usi; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali
di riscaldamento, nonché apparecchi quali stufe, caminetti a pallets, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad
energia radiante, scaldacqua unifamiliari se fissi, sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio delle singole unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
kW;
h) sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri,
su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti
caratteristiche della superficie vetrata:trasmissione dell’energia solare,
trasmissione ultravioletti,trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile;
i) trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K): e’ il
parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata
secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.
j) coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema
che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle
condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali
coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in
particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano
associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione,
coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta,
coperture a verde intensivo;
k) singole unità immobiliari: ai fini del presente Regolamento si intende
l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e
destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia
edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla singola
unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente
ad un edificio con le predette caratteristiche
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutte le categorie di edifici, così come
classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del D.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della
riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
- progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati;
- opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti,
ampliamenti volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e
installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.
Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie
di edifici e di impianti:
- immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte II e
dell’articolo 136 c. 1 lettere b e c del D.Lgs. del
22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e
gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere
sottoposte al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il
rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli
ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze
del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali
artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti non utilizzabili
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio,
anche se utilizzanti in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
civile.
Non sono soggetti al presente Regolamento box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti
sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad
uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite
ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente
possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è
valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini
di volume riscaldato.
Articolo 4
Calcolo della prestazione
energetica degli edifici
Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applica
quanto riportato negli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009 (Linee
Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e negli
allegati al D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.
così come modificati e integrati dalle suddette Linee Guida Nazionali.
Articolo 5
Certificazione energetica degli edifici
Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto degli interventi indicati al
precedente articolo 3, è dotato, a cura del costruttore, del proprietario, o
del detentore dell’immobile, di attestato di certificazione energetica.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la
certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall’art. 6, comma
1 quater, del D.Lgs. n.
192/2005 ed è affissa, nell’edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente
visibile al pubblico.
Articolo 6
Attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i
dati della certificazione energetica dell’edificio e deve essere conforme ai
modelli riportati negli allegati delle Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009.
Ha validità temporale di dieci anni dalla emissione ed è aggiornato
ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche
dell’edificio o dell’impianto o ne sia modificata la destinazione d’uso ed in
particolare:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di
interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie
esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di
interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di
produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di
produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai
sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di
componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti,
possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
La validità dell’attestato di certificazione non viene inficiata
dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente Regolamento e/o
introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a
titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo
se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di
controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di
adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso
di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione
decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima
scadenza non rispettata di eventuali prescrizioni contenute nell’attestazione.
Ai fini della validità, i libretti di impianto o di centrale di cui
all’articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in
originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica,
sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del
generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di
certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.Lgs.
n. 192/2005, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un
tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei
predetti adeguamenti.
Articolo 7
Tecnici accreditati
Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione
energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo
articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.
Si definisce tecnico accreditato un tecnico operante sia in veste di dipendente
di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private
(comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti
agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni
di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico accreditato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali su cui e’ richiesta la competenza.
I titoli di studio e i requisiti professionali sono specificati al successivo
articolo 8.
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti
certificatori, i tecnici accreditati non possono svolgere attività di
certificazione sugli edifici per i quali risultino proprietari o siano stati
coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di
un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
- progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso
presente;
- costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso
presente;
- amministrazione dell’edificio;
- fornitura di energia per l’edificio;
- gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
- funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
del D.Lgs. n. 81/08;
- funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- funzione di direzione lavori.
All’atto della sottoscrizione dell’attestato di certicazione
energetica, il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni
di incompatibilità sopra elencate.
Articolo 8
Requisiti di accreditamento
Sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti
come soggetti certificatori:
a) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso
dei requisiti di cui al successivo punto;
b) i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai
relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano,
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di
appartenenza, le funzioni di energy manager.
I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza
professionale comprovata da:
- esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo
Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di
appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
- progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazione e diagnosi energetica.
In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver
frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli
edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.
Articolo 9
Elenco regionale
È istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione
- Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della
Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio
regionale.
Articolo 10
Costi iscrizione
Con atto dirigenziale, il Servizio, competente alla tenuta dell’Elenco di cui
all’articolo precedente, determina l’importo dei diritti di segreteria ed
istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco.
Articolo 11
Soggetti abilitati alla tenuta di
Corsi di formazione ed articolazione
del percorso formativo
I corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca,
Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché
soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei
corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale
in materia.
Il corso di formazione della durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza
pari almeno l’85% deve far riferimento alle tematiche fondamentali in materia
di:
_________________________
Modulo Contenuti
_________________________
1 Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione
Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e
responsabilità
_________________________
2 Fondamenti di trasmissione del calore
Trasmittanza e ponti termici in regime termico
stazionario
_________________________
3 Calcolo dell’energia scambiata per trasmissione attraverso l’involucro
edilizio
Calcolo dell’energia scambiata con l’esterno per ventilazione (naturale e
forzata)
_________________________
4 Proprietà dell’involucro opaco in regime termico dinamico
Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica
dell’involucro opaco (materiali e tecniche)
Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica
dell’involucro trasparente (materiali e tecniche)
Sistemi passivi per la riduzione del carico di climatizzazione estiva ed
invernale
Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili
_________________________
5 Tipologie di impianti asserviti all’edificio (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.)
Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza
Rendimento globale di impianto
_________________________
6 Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria
Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti
(materiali e tecniche)
_________________________
7 Sistemi per l’uso di fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico,
minieolico, biomassa, ecc.)
Incentivi fiscali
Valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica
_________________________
8 Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti
legislativi e normativi, verifiche e normative di legge
Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio di nuova
costruzione
Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio esistente
_________________________
9 Normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici
La descrizione e la compilazione del certificato
_________________________
10 Certificazione di un edificio esistente
Certificazione di un edificio di nuova costruzione
Certificazione di una unità immobiliare
Invio dei certificati alla banca dati regionale
_________________________
11 Ogni ulteriore utile attività formativa definita dal Servizio regionale
competente, anche in considerazione della evoluzione della materia
_________________________
Articolo 12
Verifica finale
Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento
e dell’iscrizione all’Elenco regionale.
La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione
del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di
cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell’Elenco.
I costi di partecipazione del componente nominato dalla Regione sono a carico
dei soggetti organizzatori del corso, sono determinati nell’atto della nomina,
e non possono essere superiori all’importo massimo ammesso a rendicontazione
comunitaria in materia di formazione finanziata dai Fondi Strutturali per
analoghe attività.
La verifica finale deve comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un
colloquio o un test di apprendimento.
La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di rifrequentare il corso.
Articolo 13
Attestazioni
I soggetti che svolgono i corsi di cui agli articolo 11 e 12 sono tenuti al
rilascio dell’attestato di frequenza con superamento dell’esame finale.
Il modello di attestato è approvato con atto dirigenziale del Servizio
competente alla tenuta dell’Elenco, sentito il Servizio Formazione
Professionale.
Articolo 14
Catasto regionale per le
certificazioni energetiche
Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla
formazione di un sistema informativo regionale denominato Catasto Regionale per
le Certificazioni Energetiche, tenuto presso la Regione Puglia, Area Politiche
per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energia, Reti e
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo.
La Giunta Regionale, con atto successivo, disciplina le modalità di
funzionamento di detto sistema informativo.
Articolo 15
Controlli
La Regione Puglia, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi
esterni, può procedere a verificare la correttezza e competenza degli attestati
di certificazione energetica.
A tale scopo, la Regione richiede al Comune competente i documenti progettuali
ritenuti necessari ed eventuale supporto tecnico.
Tali controlli possono essere effettuati anche su richiesta del Comune, del
proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile; in tal caso il
costo degli accertamenti è determinato sulla base della Tariffa Professionale
applicabile alla specie ed è a carico dei richiedenti.
Articolo 16
Sanzioni
La inosservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento, determina
l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n.
192/2005.
Il presente Regolamento, dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 44 comma 3 dello Statuto, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010
VENDOLA